La Commissione europea ha pubblicato l’elenco dei tachigrafi intelligenti per i quali deve essere obbligatoriamente effettuato un aggiornamento del software, a seguito dell’individuazione di specifiche vulnerabilità di sicurezza.
Base normativa dell'obbligo: art. 20 § 4, Reg. UE 165/2014
L’obbligo trova fondamento nell’art. 20, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 165/2014, secondo cui, quando l’autorità che ha rilasciato l’omologazione accerta la necessità di adottare misure per rimuovere vulnerabilità riguardanti le unità di bordo, i sensori di movimento o le carte tachigrafiche, deve informarne la Commissione europea. Quest’ultima pubblica quindi l’elenco delle apparecchiature interessate, indicando le versioni software vulnerabili, quelle da installare, la data di decorrenza dell’obbligo e il termine entro il quale l’aggiornamento deve essere eseguito.
La comunicazione pubblicata dal Joint Research Centre della Commissione europea riguarda alcuni tachigrafi Continental e Stoneridge.
Tachigrafi Continental interessati (DTCO 1381 v. 4.1 — dal 15/07/2026)
Per il Continental DTCO 1381 versione 4.1, con omologazione e1-84-08, la versione software vulnerabile 04.01.26 deve essere sostituita con la versione 04.01.41. A seguito dell’aggiornamento, l’apparecchiatura diventa DTCO 1381 versione 4.1b, con omologazione e1-84-10. L’aggiornamento è obbligatorio a partire dal 15 luglio 2026.
Tachigrafi Stoneridge interessati (SE5000-8.1 rev. B/C/D/E — dal 01/09/2026)
Per i tachigrafi Stoneridge SE5000-8.1, l’obbligo riguarda le revisioni B, C, D ed E. Le revisioni B e C, dotate della versione software 1214, dovranno essere aggiornate rispettivamente alle versioni 2424 e 2425. Le revisioni D ed E, dotate della versione 1619, dovranno essere aggiornate, rispettivamente, alle versioni 2424 o 2525 e alla versione 2626. L’obbligo decorrerà dal 1° settembre 2026.
La Commissione precisa che, per i tachigrafi già installati sui veicoli, l’aggiornamento deve essere effettuato al più tardi in occasione del successivo controllo periodico. Per le apparecchiature non ancora installate, invece, l’aggiornamento deve essere eseguito al momento della prima installazione.
Obblighi per le officine autorizzate
Le officine autorizzate dovranno pertanto verificare, in occasione dell’installazione o del controllo periodico, il modello, la revisione, il numero di omologazione e la versione software dell’apparecchiatura. Qualora il tachigrafo rientri tra quelli indicati dalla Commissione, l’officina dovrà installare la specifica versione software prevista per quel modello e accertare il corretto funzionamento del dispositivo dopo l’intervento.
Obblighi per le imprese di trasporto
Anche le imprese di trasporto sono chiamate ad attivarsi. Pur essendo l’aggiornamento materialmente eseguito dall’officina, l’impresa deve assicurare il corretto funzionamento e la regolarità del tachigrafo installato sui propri veicoli. È quindi opportuno verificare quali apparecchiature siano presenti nella flotta, individuare quelle interessate dall’aggiornamento e programmare l’intervento in coincidenza con il primo controllo periodico successivo alla data di decorrenza dell’obbligo.
Natura e conseguenze dell'inadempimento
L’adempimento non costituisce una semplice raccomandazione del costruttore, ma una misura di sicurezza resa obbligatoria in applicazione del Regolamento europeo. Una volta decorso il termine previsto, il mantenimento di una versione software espressamente dichiarata vulnerabile potrà incidere sulla regolarità del controllo periodico e sulla conformità dell’apparecchiatura, con possibili responsabilità sia per l’officina sia per l’impresa che continui a utilizzare il veicolo senza aver provveduto all’aggiornamento.