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LAVORO NOTTURNO

16 giugno 2026 di
LAVORO NOTTURNO
SIAK SISTEMI SRL

Il D.Lgs. 234/2007 mira a garantire condizioni di lavoro adeguate per i lavoratori mobili, riconoscendo le specificità e i rischi legati alle attività di autotrasporto svolte nelle ore notturne, con definizioni e limiti orari precisi e distinti rispetto alla disciplina generale.

Il Decreto attua la direttiva europea sull'organizzazione dell'orario di lavoro nel settore dell'autotrasporto (lavoratori mobili) e definisce con precisione il concetto di lavoro notturno.

Ecco i punti chiave per definire correttamente il lavoro notturno:

  • lavoro notturno: ogni prestazione espletata durante la notte;
  • notte: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00;
  • lavoratore Notturno: È il lavoratore che svolge una prestazione lavorativa durante il "periodo notturno":
  • qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore

In sintesi, se scatta la condizione di lavoro notturno nel settore dell'autotrasporto, ovvero quando il lavoratore mobile presta almeno quattro ore consecutive di lavoro tra la mezzanotte e le sette del mattino, si attivano delle conseguenze specifiche previste dal D.Lgs. 234/2007.

Se scatta il lavoro notturno, è consentito quindi sfruttare tutte le 13 ore di impegno o le 15 ore se disponibili oppure l’autista è costretto a fermarsi dopo 10 ore dalla mia prima attività?

Per rispondere a questa domanda va definito il termine Lavoro per il D.Lgs 234/07 e il termine Impegno.

Si definisce orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, e i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo.

Sono esclusi dal conteggio dell’orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida, i riposi intermedi e i tempi di disponibilità.

Il concetto di "tempo di impegno" è un termine utilizzato nel gergo comune e pratico per identificare la durata totale della giornata lavorativa di un conducente, ovvero il lasso di tempo compreso tra la prima attività dopo un riposo valido e l'inizio del successivo periodo di riposo giornaliero o settimanale. 

Il tempo di lavoro è calcolato
quindi sommando le sole attività di guida e altre attività (martelletti). Non
rientrano quindi nel computo il lettino e la disponibilità.

Possiamo quindi rispondere con certezza alla domanda precedente affermando che, anche nel caso in cui il conducente faccia scattare la condizione di Lavoro notturno lavorando consecutivamente (guida+martelletti) per 4 ore, è consentito sfruttare tutte le 13 ore di impegno o le 15 se disponibili, facendo però attenzione che il Tempo di lavoro, ossia la somma di tutti i blocchi di guida e i tempi di altre attività registrate e contenute nel mio impegno, non superi le 10 ore.

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