La Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina applicabile ai tempi di guida e di riposo per gli autisti che alternano servizi pubblici di linea superiori e inferiori a 50 km.
Tempi di guida e di riposo: la normativa
La materia dei limiti di guida e riposo trova la sua disciplina nel Regolamento CE 561/2006. Questa si applica, nel trasporto passeggeri, a tutti i conducenti di veicoli aventi 9 posti compreso il conducente.
Lo stesso regolamento prevede però dei casi di espressa esenzione: l’art 3 lett “A” fa espresso riferimento ai veicoli in servizio regolare di linea per il trasporto passeggeri , il cui percorso non superi i 50 km. In questi casi troverà applicazione la disciplina nazionale contenuta nella Legge n. 138/1958.
La nota introduce un chiarimento per quei casi in cui, un conducente normalmente adibito a servizi regolari di linea inferiori a 50 km si trovi ad effettuare un servizio rientrante nel campo di applicazione del Reg. CE 561/2006. Fino ad ora questa fattispecie era attribuita al “criterio di prevalenza” di cui all’interpello del 20 marzo 2009. Questi era inerente però all’individuazione della disciplina dell’orario di lavoro per i dipendenti di imprese di autotrasporto che effettuino anche attività differenti dalla guida.
Con la nuova nota viene fatta chiarezza.
LA NUOVA REGOLA
Ora è stabilito che, qualora il conducente svolga un’attività rientrante nel Reg CE 561/2006, dovrà trovare piena applicazione la disciplina dei tempi di riposo autisti giornalieri e settimanali previsti dal Regolamento.