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LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 2026: nuove direttive e esenzioni per i giorni festivi

15 gennaio 2026 di
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 2026: nuove direttive e esenzioni per i giorni festivi
SIAK SISTEMI SRL, Ignazio Borgonovo

Il 31 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO MINISTERIALE N.325 DEL 12/12/2025 che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni particolarmente critici per la circolazione stradale. Il calendario dei divieti non si applica ai trattori stradali, quando viaggiano senza rimorchio, nel tragitto di rientro in sede o per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio.

Il Decreto introduce tutta una serie di casistiche differenziandole in base al caso concreto e nello specifico:

Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero

  • Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico (CMR), l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
  • Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero termini dopo l'inizio del divieto, il posticipo di ore quattro decorre dal termine del periodo di riposo.
  • Per i veicoli diretti all'estero, muniti di CRM, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

  • Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
  • Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di comprovante documentazione, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
  • Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di comprovante documentazione, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
  • Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto non si applica.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

  • Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e il cui itinerario ha origine in Calabria, purché muniti di documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
  • Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale ma che non usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e diretti in Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto non si applica.
  • Salvo quanto disposto dai due punti precedenti, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Agevolazioni per il trasporto intermodale

  • Per i veicoli diretti agli interporti ed ai terminal intermodali che trasportano merci dirette all'estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione e la documentazione per la prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro. L'anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote.
  • Il divieto non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime e per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-rotaia aventi origine e destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di titolo di viaggio per la nave o il treno.
  • Il divieto non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione.
  • Il divieto non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario), o strada-mare (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di titolo di viaggio per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco. La parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare deve essere superiore ai 100 km in linea d'aria.

Il divieto NON si applica per le seguenti categorie:

  • Trasporto merce deperibile: frutta fresca, verdura, latte, carne, pesce, ecc… (purché non congelati)
  • Trasporto Animali vivi: pulcini destinati all'allevamento, animali vivi destinati alla macellazione, animali vivi provenienti dall'estero, animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche, api, ecc…
  • Trasporto prodotti urgenti: forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili, forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile, giornali, quotidiani e periodici, prodotti per uso medico.

Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

Le Prefetture possono autorizzare deroghe al divieto esclusivamente nei seguenti casi eccezionali:

  • trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento;
  • trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale;
  • trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo;
  • circolazione di veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati;
  • circolazione di veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive;
  • circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, limitatamente alle specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto. Nelle precedenti casistiche i soggetti interessati possono presentare alla Prefettura la richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza.

Circolazione in deroga al divieto dei veicoli utilizzati nell'ambito dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 è consentita la circolazione in deroga dei veicoli che trasportano cose per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali, purché muniti di idonea documentazione.

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